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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 364 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 364 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 364 Collocamento fuori ruolo di personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato. (GU n.103 del 03-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contraente disposizioni riguardanti la posizione Dei funzionari fuori ruolo; Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898; Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384, riguardante il collocamento ruolo di personale di contatto della Ragioneria generale dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, contenente nuove disposizioni circa il collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, concernente modificazioni all'ordinamento dell'istituto Poligrafico dello Stato; Ritenuta la necessità di disposizioni integrative per il collocamento fuori ruolo del personale della, Ragioneria generale dello Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Fermo restando il numero complessivo dei funzionari della carriera di concetto della, Ragioneria generale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo a norma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, con l'aggiunta del posto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, è dalla facoltà al Ministro per il tesoro di collocare fuori ruolo un funzionario di grado 4° e non oltre venticinque funzionari dei gradi 5° e 6°, dei quali non più di sei di grado 5°. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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