DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 364 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis
ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 364 Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Pietro Apostolo dalla Chiesa di San Biagio in Amantea (Cosenza), in quella di San Francesco di Paola in località Campora San Giovanni dello stesso Comune. (GU n.115 del 12-05-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-5-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicotera e Tropea in data 14 novembre 1955, col quale la sede della parrocchia di San Pietro Apostolo è stata trasferita dalla Chiesa di San Biagio in Amantea (Cosenza), in quella di San Francesco di Paola in località Campora San Giovanni dello stesso Comune. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n.
- - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi