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LEGGE 31 luglio 1975, n. 364 - Normattiva

LEGGE 31 luglio 1975, n. 364 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 luglio 1975, n. 364 ultimo aggiornamento all'atto: 02/07/1976 --> Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1976) (GU n.216 del 14-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4 5orig. 6orig. 7 8 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-8-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile. Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1 novembre 1974-30 aprile

  1. Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza: semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008; semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008; semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260; semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512; semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764; semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016; semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L. 2.
  2. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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