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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 365 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 365 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at

to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 365 ultimo aggiornamento all'atto: 24/09/1949 --> Istituzione dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1949) (GU n.104 del 04-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Dal 15 maggio 1946, è temporaneamente istituito presso l'Amministrazione dell'esercito, per gli scopi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "l'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi" avente l'esclusiva competenza della organizzazione del servizio e della esecuzione dei lavori di bonifica degli immobili e dei terreni dagli ordigni esplosivi e dei recuperi dei materiali residuati di guerra, anche se di pertinenza dell'Amministrazione della marina militare, nonché della formazione del personale specializzato occorrente (maestranze e personale dirigente). A capo di detto Ispettorato è posto un generale di divisione o di brigata in servizio permanente. Alle esigenze del servizio si provvede con personale dell'ex Ministero della guerra e, in quanto necessario, con quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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