← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 365 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 365 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 365 Regolamento degli esami per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari consolari del Ministero degli affari esteri. (GU n.110 del 13-05-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-5-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; Visto l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1924, n. 385 e concernente l'ordinamento e le attribuzioni dei commissari consolari; Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo A; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, concernente il ruolo dei commissari consolari Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Art. 1 Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari consolari del Ministero degli affari esteri sono banditi con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Essi si svolgono secondo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.