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LEGGE 27 maggio 1970, n. 365 - Normattiva

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 maggio 1970, n. 365 ultimo aggiornamento all'atto: 28/03/1983 --> Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1983) (GU n.152 del 19-06-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19orig. 20 21 22 Allegati Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attività di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio

  1. Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1 gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e
  2. Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n.
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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