cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 maggio 1970, n. 365 ultimo aggiornamento all'atto: 28/03/1983 --> Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1983) (GU n.152 del 19-06-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19orig. 20 21 22 Allegati Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attività di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.