to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366 ultimo aggiornamento all'atto: 17/01/1958 --> Proroga della temporanea facoltà delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1958) (GU n.104 del 04-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-2-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Fino al 30 giugno 1949 le Amministrazioni militari possono dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore. Entro tale termine la contabilità del materiale potrà, altresì, essere resa solo a quantità. Fino alla stessa data le Amministrazioni anzidette sono, inoltre, esonerate dal rendere il conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.