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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at

to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366 ultimo aggiornamento all'atto: 17/01/1958 --> Proroga della temporanea facoltà delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1958) (GU n.104 del 04-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-2-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Fino al 30 giugno 1949 le Amministrazioni militari possono dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore. Entro tale termine la contabilità del materiale potrà, altresì, essere resa solo a quantità. Fino alla stessa data le Amministrazioni anzidette sono, inoltre, esonerate dal rendere il conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari. (

(1)) ---------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 24 dicembre 1957, n. 1301 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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