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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 366 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 366 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 366 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania. (GU n.108 del 30-04-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-5-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità dai approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Agli insegnamenti complementari del corso di Laurea in lettere è aggiunto quello di "Letteratura umanistica". Art.
  2. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Letteratura umanistica". Art.
  3. - L'insegnamento complementare di "Fisiopatologia ostetrica e ginecologica" tra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia assume la denominazione di "Patologia ostetrica e ginecologica". Art.
  4. - L'insegnamento complementare di "Tecnologia elettronica" tra le materie del corso di laurea in Chimica industriale assume la denominazione di "Tecnologia elettrochimica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla Scuola di specializzazione in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in oculistica Art.
  5. - Il corso di studi della Scuola di specializzazione in Oculistica ha la durata di 4 anni. La scuola non può accogliere più di 5 allievi per ciascun anno di corso. Art.
  6. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia generale oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica ed esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica e mezzi di indagine dell'apparato oculare; 2) Farmacologia oculare e terapia clinica; 3) Anatomia patologica dell'occhio; 4) Patologia e clinica oculare (biennale), 1° corso. 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (biennale), 2° corso; 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare (ortottica e pleottica); 3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio; 4) Tecnica operatoria (biennale), 1° corso. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (biennale), 2° corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla corte dei conti, addì 26 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n.
  7. - VILLA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità dai approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  8. - Agli insegnamenti complementari del corso di Laurea in lettere è aggiunto quello di "Letteratura umanistica". Art.
  9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Letteratura umanistica". Art.
  10. - L'insegnamento complementare di "Fisiopatologia ostetrica e ginecologica" tra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia assume la denominazione di "Patologia ostetrica e ginecologica". Art.
  11. - L'insegnamento complementare di "Tecnologia elettronica" tra le materie del corso di laurea in Chimica industriale assume la denominazione di "Tecnologia elettrochimica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla Scuola di specializzazione in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in oculistica Art.
  12. - Il corso di studi della Scuola di specializzazione in Oculistica ha la durata di 4 anni. La scuola non può accogliere più di 5 allievi per ciascun anno di corso. Art.
  13. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia generale oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica ed esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica e mezzi di indagine dell'apparato oculare; 2) Farmacologia oculare e terapia clinica; 3) Anatomia patologica dell'occhio; 4) Patologia e clinica oculare (biennale), 1° corso. 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (biennale), 2° corso; 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare (ortottica e pleottica); 3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio; 4) Tecnica operatoria (biennale), 1° corso. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (biennale), 2° corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla corte dei conti, addì 26 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n.
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