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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli

cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2022 --> Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. note: Entrata in vigore del decreto : 22/11/1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 (in G.U. 20/01/1992, n.15). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022) (GU n.273 del 21-11-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 5 6 7orig. 8 9 10 11 12 13 14agg.1 orig. 15 16 Allegati Tabella B Tabella Bagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Ampliamento dei casi di connessione 1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere

  1. b)e
  2. c)del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "
  3. b)se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
  4. c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.". 2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale la lettera
  5. b)del comma 1 è soppressa. ((3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato ò)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (8)

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