cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2022 --> Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. note: Entrata in vigore del decreto : 22/11/1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 (in G.U. 20/01/1992, n.15). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022) (GU n.273 del 21-11-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 5 6 7orig. 8 9 10 11 12 13 14agg.1 orig. 15 16 Allegati Tabella B Tabella Bagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Ampliamento dei casi di connessione 1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.