← Italia

LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367 - Normattiva

LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367 ultimo aggiornamento all'atto: 11/10/2001 --> Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonchè conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/2001) (GU n.234 del 08-10-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Ratifica, esecuzioneed attuazione dell'accordo traItalia e svizzera, fatto a Romail 10 settembre 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 Capo II MODIFICHE AL CODICE PENALEE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 18 19 20 Allegati Accordo tra l'Italia e la Svizzera art. I art. II art. III art. IV art. V art. VI art. VII art. VIII art. IX art. X art. XI art. XII art. XIII art. XIV art. XV art. XVI art. XVII art. XVIII art. XIX art. XX art. XXI art. XXII art. XXIII art. XXIV art. XXV art. XXVI art. XXVII art. XXVIII art. XXIX art. XXX art. XXXI art. XXXII art. XXXIII Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-10-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
  2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (5)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.