clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368 ultimo aggiornamento all'atto: 13/05/2026 --> ((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)). note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2026) (GU n.250 del 23-10-1999 - Suppl. Ordinario n. 187) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE 1 Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo IDiplomi, certificati ed altri titolidi medico chirurgo 2 Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo IIDiplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo specialistacomuni a tutti gli Stati membri e propri di due o più Stati membri. 3 4 5orig. Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo IIIDiritti acquisiti 6orig. Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo IVUso del titolo professionale e di formazione 7 Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo VDiritto di stabilimento 8 9 10 11 12 13 Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo VIPrestazioni di servizi 14 15 Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLICapo VIIDisposizioni comuni 16orig. 17 Titolo III FORMAZIONECapo ICondizioni di formazione dei medici chirurghi 18orig. 19 Titolo III FORMAZIONECapo IICondizione e formazione dei medici specialisti 20agg.2 agg.1 orig. Titolo IV Capo IFormazione specifica in medicina generale 21agg.1 orig. 22 23 24agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 25agg.1 orig. 26orig. 27agg.2 agg.1 orig. 28orig. 29orig. 30 31 32 Titolo V RICONOSCIMENTO TITOLI 33 Titolo VI FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTICapo I 34agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 35agg.3 agg.2 agg.1 orig. 36agg.2 agg.1 orig. 37agg.1 orig. 38 39agg.2 agg.1 orig. 40 41orig. 42agg.1 orig. 43agg.1 orig. 44orig. 45 46agg.2 agg.1 orig. Allegati Allegato A Allegato Aorig. Allegato B Allegato Bagg.1 orig. Allegato C Allegato Cagg.1 orig. Allegato D Allegato Dagg.1 orig. Allegato E Allegato E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-11-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici che incorpora anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina in generale; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Visto che l'entrata in vigore al 1 gennaio 1994 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, e l'adesione all'Unione europea di tre nuovi stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed il Regno di Svezia, hanno reso necessario ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 93/16/CEE; Vista la comunicazione della commissione 96/C393/04 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1996, recante l'elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE; Viste le direttive 97/50/CE del Parlamento europeo e del Cosiglio del 6 ottobre 1997, la direttiva 98/21/CE della commissione dell'8 aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione del 3 settembre 1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state recepite nell'ordinamento nazionale italiano le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 90/658/CEE; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il presente decreto si applica alle attività di medico chirurgo esercitate in qualità di dipendente o libero-professionista. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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