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DECRETO 17 luglio 1987, n. 369 - Normattiva

DECRETO 17 luglio 1987, n. 369 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 17 luglio 1987, n. 369 Fissazione della data per l'inizio del funzionamento dei consigli dei collegi degli agrotecnici. (GU n.210 del 09-09-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-9-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, relativa alla "Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici"; Rilevata la necessità di fissare la data in cui i consigli dei collegi degli agrotecnici debbono iniziare il loro funzionamento, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della citata legge; Decreta: La data per l'inizio del funzionamento dei consigli dei collegi degli agrotecnici, di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 6 giugno 1986, n. 251, è fissata al 15 novembre

  1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 17 luglio 1987 Il Ministro: ROGNONI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1987 Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 147 NOTE Nota al dispositivo: Il testo dell'art. 14 della legge n. 251/1986 è il seguente: "Art.
  2. - Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alla domanda che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'albo, secondo i criteri espressi nella presente legge". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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