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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 37 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 37 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 37 ultimo aggiornamento all'atto: 03/02/1990 --> Autorizzazione all'istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1990) (GU n.66 del 15-03-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-3-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499, 13 gennaio 1965, n. 18 e 15 dicembre 1967, n. 1248; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire:

  1. a)le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
  2. b)le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;
  3. c)le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;
  4. d)ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee ed agli altri organismi internazionali. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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