icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2007 --> Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007) (GU n.54 del 26-02-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 6 7agg.1 orig. 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-3-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti: "L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.