a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370 ultimo aggiornamento all'atto: 13/04/1988 --> Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 (in G.U. 08/08/1970, n.200). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988) (GU n.153 del 19-06-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5 6 7 8orig. 9orig. 10 11orig. 12orig. 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-8-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 77 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate ((comprese quelle allo estero)) in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono. ((Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.)) ((Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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