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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 370 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 370 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 370 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2001 --> Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 16/10/2001.Decreto-Legge convertito dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 (in G.U. 14/12/2001, n.290). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2001) (GU n.240 del 15-10-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-10-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo; Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea; Considerate le recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sanciscono l'irricevibilità dei ricorsi aventi ad oggetto la durata ragionevole del processo, in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto in virtù della legge citata; Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facoltà di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di analogo ricorso già presentato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, i ricorrenti potrebbero incorrere nella decadenza del termine loro assegnato per la presentazione della domanda; Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti alla valutazione di danni eventualmente subiti sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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