← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1985, n. 371 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1985, n. 371 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1985, n. 371 Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della, parrocchia di "S. Giuseppe", in Cisternino. (GU n.176 del 27-07-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 11-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli 7 ottobre 1980, integrato con tre dichiarazioni, le prime due del 10 febbraio 1984 e la terza del 30 maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di "S. Giuseppe", in Cisternino (Brindisi). Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1985 Registro n. 27 Interno, foglio n. 231 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.