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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 372 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 372 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 372 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese del legno e del sughero delle province di Forlì e Milano, da quelle mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro. (GU n.148 del 13-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 1) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 160, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forli, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Camera Confederale del Lavoro di Forli, la Camera. Confederale del Lavoro di Rimini, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno; Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1959, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale del Legno e del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato degli Industriali del Legno dell'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, il Gruppo degli Industriali del Legno dell'Associazione Legnanese della Industria, il Gruppo Industriali Lodigiani e il Sindacato Legno Artistiche e Varie - Camera Confederale del Lavoro -, il Sindacato Legno Artistiche e Varie - Unione Sindacale Provinciale -, il Sindacato Artistiche e Varie - U.I.L.; e, in data 10 dicembre 1959, tra le suddette Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e il Sindacato Provinciale del Legno e del Sughero - Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale Sindacati Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 33 della provincia di Forlì, in data 31 luglio 1961, n. 39 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, n. 4 della provincia di Pesaro, in data 25 febbraio 1961, del contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Forli, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero; per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero; per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dello accordo anzidetti, annessi ali presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero delle province di Forlì e Milano, e delle Imprese mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1912 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 19. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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