cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 luglio 1985, n. 372 ultimo aggiornamento all'atto: 22/01/2003 --> Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003) (GU n.177 del 29-07-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità. NOTE Nota agli articoli 1 e 2: Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione è il seguente: "L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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