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DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1993, n. 372 - Normattiva

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1993, n. 372 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1993, n. 372 ultimo aggiornamento all'atto: 15/01/1998 --> Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari. note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1998) (GU n.221 del 20-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 89) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I NORME GENERALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Capo II ONORARI A VACAZIONE 24 25orig. 26 Capo III ONORARI A MISURA 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Capo IV ONORARI A PERCENTUALE 42 Capo IV ONORARI A PERCENTUALESezione I 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Capo IV ONORARI A PERCENTUALESezione II 53 54 55 56 57 58 Capo IV ONORARI A PERCENTUALESezione III 59 60 61 62 Capo IV ONORARI A PERCENTUALESezione IV 63 64 65 66 67 Capo V ONORARI A DISCREZIONESezione IV 68 Capo VI ONORARI RELATIVI A SETTORIDI ATTIVITÀ DIVERSESezione IV 69 70 71 72 73 74 75 Capo VI ONORARI RELATIVI A SETTORIDI ATTIVITÀ DIVERSESezione IV 76 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-10-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l'art. 61 che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle deliberazioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennità, nonché dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento: TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARI Capo I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità, e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 434/1968 reca l'ordinamento della professione di perito agrario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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