i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 17 novembre 2003, n. 372 Regolamento recante criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004 (GU n.9 del 13-01-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-1-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede il recupero su entrate proprie degli enti locali nei casi in cui non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti erariali previste da disposizioni di legge per gli anni 1999 e seguenti a causa dell'inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali spettanti; Visto il comma 13 del medesimo articolo 31, il quale prevede che i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite l'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'U.P.I. (Unione delle province d'Italia); Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di applicazione delle operazioni di recupero di somme nei confronti di province e comuni, previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i casi in cui non è stato possibile operare, in tutto o in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri previsti da disposizioni di legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003): «12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art. 61del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.