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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373 Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (GU n.97 del 22-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-5-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 13 e 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1129; Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dello 0,70 per cento della retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 41. - RELLEVA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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