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REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374 - Normattiva

--> --> REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374 Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa. (GU n.124 del 29-05-1946 - Suppl. Ordinario n. 124) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-6-1946 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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