icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 settembre 1987, n. 374 ultimo aggiornamento all'atto: 22/11/2000 --> Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 450 (in G.U. 03/11/1987, n.257). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2000) (GU n.213 del 12-09-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3orig. 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria, necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555)) . 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555)) . 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555)) . 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555)) . 5. Le spese per eventuali "tournees" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto. 6. È abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.