LEGGE 21 novembre 1991, n. 374 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 novembre 1991, n. 374 ultimo aggiornamento all'atto: 30/08/2024 --> Istituzione del giudice di pace. note: Entrata in vigore della legge: 12-12-
- Le disposizioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2/1/
- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2024) (GU n.278 del 27-11-1991 - Suppl. Ordinario n. 76) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I DEL GIUDICE DI PACE 1 2orig. 3orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bisorig. 5agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6agg.2 agg.1 orig. 7agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 bisorig. 9agg.1 orig. 10agg.1 orig. 10 bisorig. 10 teragg.1 orig. 10 quater 11agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12 13agg.1 orig. 14 15agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16 CAPO II COMPETENZE E PROCEDIMENTOCIVILE DEL GIUDICE DI PACE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 CAPO III COMPETENZA E PROCEDIMENTOPENALE DEL GIUDICE DI PACE((CAPO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468)) 35agg.2 agg.1 orig. 36orig. 37orig. 38agg.2 agg.1 orig. CAPO IV NOME DI COORDINAMENTO,TRANSITORIE E FINALI 39 40orig. 41 42 43 44orig. 45 46agg.2 agg.1 orig. 47 48 49agg.1 orig. 50 51orig. Allegati Tabella A Tabella A(parte 1) Tabella A(parte 2)agg.23(parte 1) agg.23(parte 2) agg.22(parte 1) agg.22(parte 2) agg.21(parte 1) agg.21(parte 2) agg.20(parte 1) agg.20(parte 2) agg.19(parte 1) agg.19(parte 2) agg.18(parte 1) agg.18(parte 2) agg.17(parte 1) agg.17(parte 2) agg.16(parte 1) agg.16(parte 2) agg.15(parte 1) agg.15(parte 2) agg.14(parte 1) agg.14(parte 2) agg.13(parte 1) agg.13(parte 2) agg.12(parte 1) agg.12(parte 2) agg.11(parte 1) agg.11(parte 2) agg.10(parte 1) agg.10(parte 2) agg.9(parte 1) agg.9(parte 2) agg.8(parte 1) agg.8(parte 2) agg.7(parte 1) agg.7(parte 2) agg.6 agg.5 agg.4 agg.3(parte 1) agg.3(parte 2) agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-12-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Istituzione e funzioni del giudice di pace
- È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
- L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi