cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 maggio 1967, n. 376 ultimo aggiornamento all'atto: 08/01/1970 --> Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1970) (GU n.147 del 14-06-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-1-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.