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LEGGE 28 marzo 1968, n. 376 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 1968, n. 376 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 376 ultimo aggiornamento all'atto: 06/11/1971 --> Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971) (GU n.95 del 12-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6orig. 7orig. 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante. In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai sensi del citato articolo. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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