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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.218 del 18-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I ESPORTAZIONI 1 2 3 Titolo II EDILIZIA 4orig. 5orig. 6orig. 6 bis 6 ter 7agg.1 orig. 7 bisorig. 7 ter 8 9orig. 9 bis 10orig. 10 bis 10 ter 10 quater Titolo III CREDITO FONDIARIO EDILIZIO 11agg.1 orig. 12agg.1 orig. Titolo IV OPERE MARITTIME 13 Titolo V EDILIZIA OSPEDALIERA 14orig. Titolo VI OPERE DI COMPETENZA REGIONALE 15orig. 16orig. 16 bis 16 ter 17orig. Titolo VII FINANZIAMENTO DI OPERE A CARICO DELLO STATO 18orig. 18 bisorig. Titolo VIII SNELLIMENTO DEI CONTROLLI 19orig. Titolo IX DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA 20orig. 21orig. 21 bis 22 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-8-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanità; Decreta: Art. 1 Limiti di garanzia alle esportazioni Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi. Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (4)

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