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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 377 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 377 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 377 ultimo aggiornamento all'atto: 18/05/1953 --> Maggiore assegnazione della somma di 300 milioni di lire al capitolo n. 51 "Premi a funzionari e guardie di pubblica sicurezza" del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 con integrazione della intestazione del capitolo anzidetto. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1953) (GU n.106 del 07-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; Articolo unico Lo stanziamento del capitolo n. 51, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, così modificato nella denominazione: "Premi a funzionari ed a guardie di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri e ad altri agenti della Forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) Premi agli stessi e ad altri agenti della Forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi - Premi straordinari in natura o in contanti al personale di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri" è aumentato di L. 300.000.000 (lire trecentomilioni). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registro alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 208. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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