icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DECRETO 7 aprile 1987, n. 378 Agevolazioni tariffarie sui trasporti a favore delle imprese ubicate in Sardegna. (GU n.215 del 15-09-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-9-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DI CONCERTO CON MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL TESORO, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI Visto l'art. 17, commi 11 e 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, che autorizza per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali ubicate in Sardegna nonché di analogo contributo per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna; Considerato che le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle citate agevolazioni debbono essere determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 12, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; Sentito il Ministero della marina mercantile e la regione Sardegna che hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il contributo per la spesa del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta marittima, è stabilito nella misura del 15 per cento ed il contributo per le spese dei trasporti marittimo, postale ed aereo è pari al 30 per cento del rispettivo trasporto. Il contributo concerne il trasporto di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna. NOTE Nota alle premesse: Il testo dell'art. 17, commi undicesimo e dodicesimo, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente: "11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna. 12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti". Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 17, comma 11, della legge n. 64/1986 v. nota alle premesse. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.