DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cl
icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378 ultimo aggiornamento all'atto: 03/01/1998 --> Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni. note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1992.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 (in G.U. 17/11/1992, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1998) (GU n.220 del 18-09-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4agg.1 orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-11-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:
- a)i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
- b)le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
- c)le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere
- a)e
- b)del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, (( numeri 1) e 2)) ), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.". 2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente: "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente: TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
- a)Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere
- b)e c): azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . . 16
- b)Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . 9 (***)
- c)Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***) (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera
- c)aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi