cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 ultimo aggiornamento all'atto: 26/08/1991 --> Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991) (GU n.112 del 16-05-1955 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I. Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegatie ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per lepensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. 1 2 3 4 5 CAPO II. Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenzadelle Casse per le pensioni ai dipendenti degli entilocali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementariparificate. 6orig. 7 8 9 10agg.1 orig. 11 CAPO III. Retribuzione contributiva e determinazione dellapensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioniai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti diasilo e di scuole elementari parificate. 12 13 14 15 16 17 18 19 20orig. CAPO IV. Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misuradei trattamenti di quiescenza delle Casse per lepensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnantidi asilo e di scuole elementari parificate. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CAPO V. Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza. 34 35orig. 36orig. 37 38 39 40orig. 41 42 43 44 45orig. 46 47 CAPO VI. Disposizioni finali. 48 49orig. 50 Allegati Allegato Allegato Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-5-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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