← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 379 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 379 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 379 Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania. (GU n.227 del 19-08-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-9-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati uno all'istituto di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia e uno all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1983 Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 136 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.