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LEGGE 18 luglio 1985, n. 379 - Normattiva

LEGGE 18 luglio 1985, n. 379 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 luglio 1985, n. 379 Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n.

  1. (GU n.178 del 30-07-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorché non più in servizio, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
  2. NOTE Nota al titolo: La legge 11 novembre 1982, n. 861 concerne assunzioni straordinarie di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Note all'art. 1: - La legge 2 aprile 1968, n. 482 concerne disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. - L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), nel testo vigente, prevede tra gli altri requisiti per l'ammissione al concorso la cittadinanza italiana e l'idoneità fisica all'impiego. Reca inoltre le seguenti disposizioni: "L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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