icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 10 marzo 1988, n. 379 Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (GU n.204 del 31-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-9-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale prevede la non assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, delle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 49 che provvedono al tasporto o spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché delle importazioni di beni, destinati alle medesime finalità, fatte dalle predette amministrazioni e associazioni; Considerato che occorre provvedere; Decreta: Art. 1 Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalità di cui all'art. 14 della legge stessa, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art. 28. Il fornitore è esonerato da responsabilità se la destinazione estera dei beni forniti risulti indicata sul documento accompagnatorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura. Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono soggette all'imposta se è presentata in dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati è data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati. Le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i documenti di cui ai precedenti commi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni riguardanti le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione all'estero a cura o a nome del cedente. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 28 della legge n. 49/1987 così recita: "Art. 28. - 1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità, sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. 2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo. 3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di itervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.