icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 febbraio 1978, n. 38 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti. (GU n.57 del 27-02-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-2-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato. All'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1 gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500. All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente: Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto è disposto nel comma seguente. al terzo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale è ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977. Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751. All'articolo 5 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1 gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. L'articolo 6 è sostituito dal seguente: Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.