LEGGE 27 novembre 1991, n. 380 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 novembre 1991, n. 380 Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide. note: Entrata in vigore della legge: 17/12/1991 (GU n.282 del 02-12-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-12-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1› dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 963/1980 reca: "Adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1› dicembre 1959, e sua esecuzione". - Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide, annesso alla citata legge, è il seguente: "
- Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi