emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 381 ultimo aggiornamento all'atto: 02/02/1963 --> Modificazioni ai regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento del combattenti, partigiani e reduci. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1963) (GU n.122 del 30-05-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Disposizione transitoria. 31 32 Allegati Tabella A Tabella A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-2-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 5 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e il tesoro, per la difesa e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Il ruolo organico del Corpo degli agenti di custodia, determinato dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è aumentato, nei vari gradi, delle seguenti unità: marescialli maggiori........................................ 10 marescialli capi e ordinari................................. 27 brigadieri................................................. 150 vicebrigadieri............................................. 250 guardie scelte............................................. 350 guardie e allievi......................................... 2000 L'aumento organico relativo ai gradi di maresciallo sarà attuato in ragione del 50% entro l'esercizio finanziario in corso, e l'altro 50% durante l'esercizio 1947-1948. Tale aumento ha vigore per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il riassorbimento valgono le norme contenute nel terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale su citato.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.