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LEGGE 20 giugno 1969, n. 383 - Normattiva

LEGGE 20 giugno 1969, n. 383 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 giugno 1969, n. 383 ultimo aggiornamento all'atto: 23/10/1996 --> Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996) (GU n.183 del 21-07-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5agg.1 orig. 6orig. 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-8-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, numero 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82. Il programma è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno. Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno. Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo. Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori. La composizione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche. Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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