LEGGE 23 luglio 1980, n. 383 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 luglio 1980, n. 383 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-
- (GU n.210 del 01-08-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-8-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni: Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-
- Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi. All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonché ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.
- Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.
- All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - SARTI - LA MALFA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi