lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 384 Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (GU n.113 del 17-05-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-5-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate: 1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000; 2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500; 3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000; 4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500; 5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000; 6) dopo undici anni di servizio, lire 4500. Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente è fissato nella misura netta, di L. 4800. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.