← Italia

LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384 - Normattiva

LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384 ultimo aggiornamento all'atto: 23/06/2017 --> Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti. note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2017) (GU n.285 del 05-12-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-12-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è integrata, a decorrere dal 1› gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe.
  2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 è comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonché al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalità in atto.
  3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come modificata dal presente articolo, è il seguente: "CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI I Classe 1) Roma-Fiumicino 2) Milano-Malpensa (Varese) II Classe 1) Milano-Linate 2) Roma-Ciampino 3) Palermo-Punta Raisi III Classe 1) Catania 2) Genova 3) Napoli 4) Rimini 5) Torino 6) Venezia-Tessera 7) Pescara IV Classe 1) Alghero 2) Bari 3) Bologna 4) Brindisi 5) Cagliari 6) Lamezia Terme 7) Olbia 8) Pisa 9) Ronchi dei Legionari 10) Verona V Classe 1) Crotone 2) Falconara 3) Forlì 4) Lampedusa 5) Orio al Serio 6) Pantelleria 7) Reggio Calabria 8) Trapani 9) Treviso 10) Firenze-Peretola". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.