icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 387 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.220 del 21-09-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3orig. 4 5agg.2 agg.1 orig. 5 bisorig. 5 ter 6orig. 6 bisorig. 7 8 9agg.2 agg.1 orig. 10 11 11 bis 11 ter 11 quaterorig. 12orig. 12 bis 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. (( È autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa: ))
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.