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LEGGE 18 marzo 1968, n. 388 - Normattiva

LEGGE 18 marzo 1968, n. 388 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 marzo 1968, n. 388 ultimo aggiornamento all'atto: 23/06/1970 --> Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1970) (GU n.97 del 16-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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