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DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1988, n. 388 - Normattiva

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1988, n. 388 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1988, n. 388 Norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi. note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/9/1988 (GU n.208 del 05-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 82) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-9-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132, con il quale gli viene conferito l'incarico di adottare con proprio decreto disposizioni in materia di dispositivi di sicurezza per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose e in materia di pannelli retroriflettenti e fluorescenti; Considerato che in base al disposto dello stesso articolo, i decreti dovranno essere conformi alle direttive CEE ed ispirati alle norme emanate dalla Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; Decreta: Art. 1 Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori

  1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura
  2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura
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