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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 389 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 389 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 389 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania. (GU n.159 del 26-06-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 11-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art.
  2. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso. Art.
  3. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica. Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art.
  4. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni. Art.
  5. - La scuola non può accogliere più di dieci allievi per ciascun anno di corso. Art.
  6. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericultura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica; Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericultura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Terapia pediatrica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia. Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto): Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n.
  7. - CARUSO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  8. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art.
  9. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso. Art.
  10. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica. Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art.
  11. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni. Art.
  12. - La scuola non può accogliere più di dieci allievi per ciascun anno di corso. Art.
  13. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericultura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica; Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericultura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Terapia pediatrica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia. Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto): Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n.
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