lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 389 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze. (GU n.207 del 26-07-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 10-8-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neurochirurgia. L'art. 285 (paragrafo h), relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 285 (paragrafo h). - La frequenza alle, lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 320. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.