o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1997, n. 389 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1997 (GU n.261 del 08-11-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-11-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91 / 156 / CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75 / 442 / CEE relativa ai rifiuti, e 91/689 / CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94 / 31 / CE, del Consiglio del 27 giugno 1994; Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156 / CEE sui rifiuti, 91 / 689 / CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 / CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E; Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Gestione dei rifiuti 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso contenute che". 2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed". 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6 -bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.". 4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti numeri: "2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.". 5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso il numero 6). 6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto. 7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli". 8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa la lettera d). 9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4. 10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui all'allegato G". 11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla provincia". 12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve essere effettuata alla regione". 13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "lettere
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