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LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39 - Normattiva

LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39 Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati. (GU n.52 del 03-03-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-4-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
  3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma
  5. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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