ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 marzo 2001, n. 39 ultimo aggiornamento all'atto: 07/12/2001 --> Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi. note: Entrata in vigore della legge: 23/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2001) (GU n.56 del 08-03-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-12-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È attribuito al Comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.